Articolo 3 del codice del consumo

Art. 3. Definizioni1.Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per:
a)consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
b)associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
c)professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale ,commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario;
d)produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), ((nell'articolo 115, comma 2-bis e nell'articolo 128, comma 2, lettera d),)) il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonche' l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo; ((42))e)prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e) nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attivita' commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purche' il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
f)codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

----------------AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.
Entrata in vigore il 26 novembre 2021
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