Articolo 67 septies del codice del consumo
Art. 67-septies.((Informazioni relative al contratto a distanza))((1.Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:
a)l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalita' d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore puo' essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 67-terdecies, comma 1, nonche' alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;
b)la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;
c)le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;
d)le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l'altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l'indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso;
e)lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza;
f)qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente;
g)la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonche' la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l'accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza.))
a)l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalita' d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore puo' essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 67-terdecies, comma 1, nonche' alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;
b)la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;
c)le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;
d)le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l'altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l'indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso;
e)lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza;
f)qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente;
g)la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonche' la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l'accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza.))
Sentenze • 2
1. Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/06/2024, n. 1157Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA TERZA SEZIONE CIVILE Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati Dott. Massimo COLTRO Presidente Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel. Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1221/2022 R.G. promossa DA COUTOT ROEHRIG SOCIETE' PAR ACTION SIMPLIFIEE, in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in Parigi, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Stefano Tomasello e Giulia Diletta Bertazzo, con …Leggi di più...
2. Trib. Udine, sentenza 12/06/2024, n. 678Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile sub R.G. n. 3069/2021, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata il 15.9.2021 DA EDI AGNOLUZZI, rappresentato e difeso, per procura unita mediante strumenti informatici all'atto di citazione, dagli avv. Matteo Di Pumpo e Andreea Ioana Rus del Foro di Roma, il primo domiciliatario; attore CONTRO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA …Leggi di più...