Articolo 36 del codice del consumo

Art. 36. Nullita' di protezione1.Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
2.Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
a)escludere o limitare la responsabilita' del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
b)escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
c)prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilita' di conoscere prima della conclusione del contratto.
3.La nullita' opera soltanto a vantaggio del consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
4.Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullita' delle clausole dichiarate abusive.
5.E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione ((assicurata dal presente titolo)), laddove il contratto presenti un collegamento piu' stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
Entrata in vigore il 31 gennaio 2006

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