Articolo 118 del codice del consumo

Art. 118. Esclusione della responsabilita'1.La responsabilita' e' esclusa:
a)se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b)se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
c)se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, ne' lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attivita' professionale;
d)se il difetto e' dovuto alla conformita' del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
e)se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
f)nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto e' interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui e' stata incorporata la parte o materia prima o alla conformita' di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.
Entrata in vigore il 8 ottobre 2005

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