Articolo 6 del codice del consumo
Art. 6. Contenuto minimo delle informazioni1.I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
a)alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b)al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
c)al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea; ((2))d)all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e)ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualita' o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f)alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
---------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 31-bis) che "L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, decorre dal 1° gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10 del predetto codice".
a)alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b)al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
c)al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea; ((2))d)all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e)ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualita' o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f)alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
---------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 31-bis) che "L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, decorre dal 1° gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10 del predetto codice".
1. TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-02-13, n. 202302466Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 21 d.lgs. 6/2016·
- art. 62-quater d.lgs. 504/1995·
- autorizzazione alla commercializzazione·
- conformità normativa·
- decreto direttoriale prot. 83685/2021·
- deposito fiscale·
- inibizione siti web·
- poteri di controllo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli·
- rappresentante fiscale·
- vendita a distanza transfrontaliera·
- vendita online di prodotti a base di nicotina
3. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2020-06-24, n. 202007080Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 20 e 22 del Codice del Consumo·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza amministrativa·
- omissione informativa·
- pratiche commerciali scorrette·
- principio del contraddittorio·
- proporzionalità della sanzione·
- pubblicità ingannevole·
- regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- TAEG·
- tutela del consumatore·
- violazione art. 27 D.Lgs. 206/2005