Articolo 121 del codice del consumo
Art. 121. Pluralita' di responsabili1.Se piu' persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento.
2.Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravita' delle eventuali colpe e dalla entita' delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.
2.Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravita' delle eventuali colpe e dalla entita' delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.
Sentenze • 3
3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-11-16, n. 201512979Provvedimento:Leggi di più...- art. 11 l. n. 689/81·
- art. 26 d.lgs. n. 206/05·
- concorrenza sleale·
- doppia sanzione·
- onere della prova·
- procedimento amministrativo·
- proporzionalità della sanzione·
- pubblicazione del provvedimento sanzionatorio·
- pubblicità ingannevole·
- responsabilità dell'operatore pubblicitario·
- sanzione amministrativa·
- T.A.E.G.·
- T.A.N.·
- tasso zero·
- termine di conclusione del procedimento·
- tutela del consumatore