Articolo 47 del codice antimafia

Art. 47. Procedimento di destinazione1.La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali e' effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo 36, e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima.
2.L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione e' adottato entro 30 giorni dall'approvazione del progetto di riparto. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.
Note all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'art. 823 del codice civile:
"Art. 823.Condizione giuridica del demanio pubblico.
I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprieta' e del possesso regolati dal presente codice.".
Entrata in vigore il 28 settembre 2011
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