Articolo 25 del codice antimafia

Art. 25.(( (Sequestro e confisca per equivalente). ))((1.Dopo la presentazione della proposta, se non e' possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perche' il proposto non ne ha la disponibilita', diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilita', anche per interposta persona.
2.Nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, si procede con le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto))((20))---------------AGGIORNAMENTO (20)
La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Le modifiche agli articoli 4, comma 1, 7, comma 2, 24, comma 2, per la parte in cui prevede un termine piu' breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro, e 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia gia' stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione".
Entrata in vigore il 4 novembre 2017

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