Articolo 73 del codice antimafia

Art. 73. Violazioni al codice della strada1.Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena e' dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.
Entrata in vigore il 28 settembre 2011
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