Articolo 63 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Art. 63.
((Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, puo' ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed e' tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore puo' sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
Chi cede diritti su unita' immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui e' trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto)).
((Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, puo' ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed e' tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore puo' sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
Chi cede diritti su unita' immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui e' trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto)).
1. Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/11/2024, n. 1986Provvedimento: […] Nelle disposizioni transitorie delle legge n. 42/1998 è stabilito che i regimi di diritto d'uso turnario già esistenti alla data di entrata in vigore della legge avrebbero dovuto essere adeguati alle nuove norme (in particolare per quanto attiene alle informazioni da includersi necessariamente nel contratto, ai sensi dell'art. 5 delle legge) entro due anni, mediante atto trascritto nel Registro Immobiliare, […] l'atto di adeguamento dovesse essere “rilasciato dal Presidente dell'Associazione dei proprietari, previo consenso dell'Associazione stessa e approvato a maggioranza semplice dei presenti all'assemblea all'uopo convocata” (così prevede la seconda disposizione transitoria della legge).Leggi di più...
2. Trib. Como, sentenza 21/10/2024, n. 1124Provvedimento: […] Dispone l'art. 63 delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, al secondo comma, che “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”: non avendo il ricorrente –il cui status di creditore risulta ex actis, fino a prova contraria, non fornita- contezza di quali siano i creditori morosi e quali in regola, e per quali importi, la sua domanda è pienamente fondata e secundum legem.Leggi di più...
3. Trib. Como, sentenza 23/10/2024, n. 1131Provvedimento: […] Dispone l'art. 63 delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, al secondo comma, che “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”: non avendo il ricorrente –il cui status di creditore risulta ex actis, fino a prova contraria, non fornita- contezza di quali siano i creditori morosi e quali in regola, e per quali importi, la sua domanda è pienamente fondata e secundum legem.Leggi di più...
4. Trib. Como, sentenza 22/04/2024, n. 467Provvedimento: […] Dispone l'art. 63 delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, al secondo comma, che “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”: non avendo il ricorrente –il cui status di creditore risulta ex actis, fino a prova contraria, non fornita- contezza di quali siano i creditori morosi e quali in regola, e per quali importi, la sua domanda è pienamente fondata e secundum legem.Leggi di più...
5. Trib. Como, sentenza 22/04/2024, n. 468Provvedimento: […] Dispone l'art. 63 delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, al secondo comma, che “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”: non avendo il ricorrente –il cui status di creditore risulta ex actis, fino a prova contraria, non fornita- contezza di quali siano i creditori morosi e quali in regola, e per quali importi, la sua domanda è pienamente fondata e secundum legem.Leggi di più...