Articolo 43 del codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)

Art. 43. Norme di garanzia della qualita'
(art. 49, direttiva 2004/18; art. 39, d.lgs. n. 157/1995)1.Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualita', le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualita' basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita' prodotte dagli operatori economici.
Entrata in vigore il 13 maggio 2006
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