Articolo 206 del codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)

Art. 206. Norme applicabili
(articoli 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 29,
31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41.1, 44, 46, 48, 49.1,
49.2, 54.4, 55, 56, 57, direttiva 2004/17)1.Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte, le norme di cui alle parti I, IV e V. Della parte II, titolo I, riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, si applicano esclusivamente i seguenti articoli: 29, intendendosi sostituite alle soglie di cui all'articolo 28 le soglie di cui all'articolo 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 46, comma 1-bis; 51; 52; 53, commi 1, 2, 3, 4, fatte salve le norme della presente parte in tema di qualificazione; 55, comma 1, limitatamente agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici; 55, commi 3, 4, 5, 6, con la precisazione che la menzione della determina a contrarre e' facoltativa; 58, con il rispetto dei termini previsti per la procedura negoziata nella presente parte III; 60; 66, con esclusione delle norme che riguardano la procedura urgente; in relazione all'articolo 66, comma 4, in casi eccezionali e in risposta a una domanda dell'ente aggiudicatore, i bandi di gara di cui all'articolo, 224, comma 1, lettera c), sono pubblicati entro cinque giorni, purche' il bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69; 71; 73; 74; 76: gli enti aggiudicatori possono precisare se autorizzano o meno le varianti anche nel capitolato d'oneri, indicando, in caso affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonche' le modalita' per la loro presentazione; 77; 79; 81, commi 1 e 3; 82; 83, con la precisazione che i criteri di cui all'articolo 83, comma 1, la ponderazione relativa di cui all'articolo 83, comma 2, o l'ordine di importanza di cui all'articolo 83, comma 3, o i sub-criteri, i sub-pesi, i sub-punteggi di cui all'articolo 83, comma 4, sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 226, comma 5, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato d'oneri; 84; 85, con la precisazione che gli enti aggiudicatori possono indicare di volere ricorrere all'asta elettronica, oltre che nel bando, con un altro degli avvisi con cui si indice la gara ai sensi dell'articolo 224; 86, con la precisazione che gli enti aggiudicatori hanno facolta' di utilizzare i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerte; 87; 88; 95; 96; ((112-bis;)) 118;
131. Nessun altra norma della parte II, titolo I, si applica alla progettazione e alla realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali.(27) ((30))2.Quando, ai sensi della presente parte, la gara puo' essere indetta, oltre che con bando di gara, anche con un avviso periodico indicativo o con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, il riferimento al "bando di gara" contenuto negli articoli della parte I e della parte II che sono applicabili anche ai contratti soggetti alla presente parte, deve intendersi comprensivo di tutti e tre tali avvisi.
3.Nel rispetto del principio di proporzionalita', gli enti aggiudicatori possono applicare altre disposizioni della parte II, alla cui osservanza non sono obbligati in base al presente articolo, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara, ovvero, nelle procedure in cui manchi l'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
-------------AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con mdoificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ha disposto (con l'art. 4, comma 2-bis) che "Le disposizioni di cui alla lettera ee) del comma 2 del presente articolo, limitatamente all'applicazione ai settori speciali degli articoli 95 e 96 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano alle societa' operanti nei predetti settori le cui procedure in materia siano disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". -------------AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 ha disposto (con l'art. 44, comma 9) che "Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 16 dicembre 2011
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