Articolo 98 del codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)
Art. 98.Effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi
(art. 14, comma 13, e 38-bis, legge n. 109/1994)1.Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.
2.Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilita' e parcheggi, tese a migliorare la qualita' dell'aria e dell'ambiente nelle citta', l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti. ((9))------------AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 23 novembre 2007, n. 401 (in G.U. 1ª s.s. 28/11/2007, n. 46), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo.
(art. 14, comma 13, e 38-bis, legge n. 109/1994)1.Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.
2.Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilita' e parcheggi, tese a migliorare la qualita' dell'aria e dell'ambiente nelle citta', l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti. ((9))------------AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 23 novembre 2007, n. 401 (in G.U. 1ª s.s. 28/11/2007, n. 46), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo.