Articolo 222 del codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)
Art. 222. Accordi quadro nei settori speciali
(art. 14, direttiva 2004/17; Art. 16, decreto legislativo n. 158/1995)1.Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo quadro come un appalto e aggiudicarlo ai sensi della presente parte.
2.Gli enti aggiudicatori possono affidare con procedura negoziata non preceduta da indizione di gara, ai sensi ((dell'articolo 221)), comma 1, lettera i) gli appalti basati su un accordo quadro solo se hanno aggiudicato detto accordo quadro in conformita' alla presente parte.
3.Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo, per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.
(art. 14, direttiva 2004/17; Art. 16, decreto legislativo n. 158/1995)1.Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo quadro come un appalto e aggiudicarlo ai sensi della presente parte.
2.Gli enti aggiudicatori possono affidare con procedura negoziata non preceduta da indizione di gara, ai sensi ((dell'articolo 221)), comma 1, lettera i) gli appalti basati su un accordo quadro solo se hanno aggiudicato detto accordo quadro in conformita' alla presente parte.
3.Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo, per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.