Articolo 46 del codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)

Art. 46. Documenti e informazioni complementari
(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, d.lgs. n. 157/1995; art. 15, d.lgs. n. 358/1992)1.Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Entrata in vigore il 13 maggio 2006
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