Articolo 88 del codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)

Art. 88.Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse
(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 89, d.P.R. n. 554/1999)((1.La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni))((17))((1-bis.La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, puo' istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruita' dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti))((17))2.All'offerente e' assegnato un termine non inferiore a ((cinque giorni)) per presentare, per iscritto, le ((precisazioni)) richieste. ((17))((3.La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma Ibis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite))((17))4.Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a ((tre giorni)) lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. ((17))5.Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante puo' prescindere dalla sua audizione.
6.COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152.
7.La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. ((In alternativa, la stazione appaltante, purche' si sia riservata tale facolta' nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, puo' procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da l a 5)). All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e ((procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione)) definitiva in favore della migliore offerta non anomala. ((17))---------AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con l'art. 4-quater, comma 2) che le presenti modifiche si applicano "alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".
Entrata in vigore il 31 luglio 2009
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