Articolo 171 del codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)

Art. 171. Risoluzione delle interferenze
(art. 5-bis, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005) 1.Gli enti gestori delle reti e opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo interferenti con l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperare alla realizzazione della stessa con le modalita' previste dall'articolo 170, come precisato dal presente articolo. Le attivita' di cui ai commi successivi devono essere compiute in tempi compatibili con i tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione delle infrastrutture, come risultanti dal presente capo e dal programma a corredo del progetto preliminare definitivo ed esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilita' patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. I progetti preliminari o definitivi di risoluzione delle interferenze possono essere sottoposti alla approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.
2.In fase di redazione del progetto preliminare delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
a)la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza delle interferenze;
b)la collaborazione tecnico progettuale con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti, nonche' degli spostamenti di opere interferite;
c)l'avvio della progettazione degli spostamenti di opere interferite, cui provvede l'ente gestore;
d)la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le attivita' di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.
3.In fase di redazione e approvazione del progetto definitivo delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
a)la redazione, in tempi congruenti con quelli del soggetto aggiudicatore, del progetto definitivo degli spostamenti di opere interferite cui provvede l'ente gestore e la collaborazione con il soggetto aggiudicatore per il progetto definitivo cui provvede quest'ultimo;
b)la verifica della completezza e congruita' del programma di risoluzione delle interferenze, redatto a corredo del progetto definitivo, con l'indicazione di eventuali ulteriori interferenze non precisate e la proposta di modifica o integrazione del programma;
c)la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le attivita' di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.
4.In fase di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, ai fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria competenza.
5.Le attivita' di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a spese del soggetto aggiudicatore; il mancato accordo sulle prestazioni e sulle spese non esonera l'ente gestore dal compimento delle attivita' di collaborazione in fase progettuale, salvo il diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri legittimamente affrontati. In fase esecutiva, l'ente gestore deve compiere le attivita' di competenza anche in mancanza di specifico accordo convenzionale con il soggetto aggiudicatore, a condizione che quest'ultimo metta a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessita'. Sono fatte salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra soggetto aggiudicatore ed ente gestore.
6.Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche alle interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione. Nel caso di interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente integrazione, le varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere approvate secondo le modalita' di cui all'articolo 166 e seguenti.
Entrata in vigore il 13 maggio 2006
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