Articolo 114 del codice dei contratti pubblici (in vigore fino al 18 aprile 2016)

Art. 114. Varianti in corso di esecuzione del contratto1.Fermo quanto disposto dall'articolo 76, le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal presente codice.
2.Il regolamento determina gli eventuali casi in cui, nei contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto dell'art. 132, in quanto compatibile.
Entrata in vigore il 13 maggio 2006
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