Articolo 56 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Art. 56.(( (Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento). ))((1.L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza puo' predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria.
2.Il piano deve avere data certa e deve indicare:
a)la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
b)le principali cause della crisi;
c)le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
d)i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonche' l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
e)gli apporti di finanza nuova;
f)i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonche' gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;
g)il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.
3.Un professionista indipendente deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' economica del piano.
4.Il piano, l'attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore.
5.Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.))
2.Il piano deve avere data certa e deve indicare:
a)la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
b)le principali cause della crisi;
c)le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
d)i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonche' l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
e)gli apporti di finanza nuova;
f)i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonche' gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;
g)il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.
3.Un professionista indipendente deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' economica del piano.
4.Il piano, l'attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore.
5.Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.))
Sentenze • 1
1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-08-30, n. 202308084Provvedimento:Leggi di più...- art. 1185 c.c.·
- art. 3 Cost.·
- art. 41 Cost.·
- art. 63 d.lgs. n. 14 del 2019·
- art. 97 Cost.·
- autonomia dell'ordinamento sportivo·
- comunicato n. 169/A della FIGC·
- diritto di impresa·
- diritto fallimentare·
- omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti·
- par condicio dei partecipanti al campionato·
- pregiudiziale sportiva·
- principio di ragionevolezza·
- sentenza di omologazione·
- sostituzione di obbligazioni·
- termine perentorio di adempimento dei debiti·
- transazione imposta·
- transazioni su crediti tributari e previdenziali