Articolo 27 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Art. 27. Competenza per materia e per territorio1.Per i procedimenti ((di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza)) e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione e' competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese e' individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.
2.Per i procedimenti ((di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza)) diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano e' competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.
3.Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:
a)per la persona fisica esercente ((attivita' d'impresa)), con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale;
b)per la persona fisica non esercente attivita' d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non e' in Italia, la competenza e' del Tribunale di Roma;
c)per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti ((attivita' d'impresa)), con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.
Entrata in vigore il 1 luglio 2022

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