Articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Art. 40.(( (Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale). ))((1.Il procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalita' previste dalla presente sezione.
2.Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed e' sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le societa', la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis.
3.La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, e' comunicata dal cancelliere al registro delle imprese.
L'iscrizione e' eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, e' trasmessa al pubblico ministero.
4.Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. Con il decreto di cui all'articolo 48, comma 4, il tribunale puo' nominare un commissario giudiziale o confermare quello gia' nominato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b); la nomina del commissario giudiziale e' disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando e' necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti.
5.Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore puo' stare in giudizio personalmente.
6.In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.
L'esito della comunicazione e' trasmesso con modalita' telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
7.Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui e' compiuto l'inserimento.
8.Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non puo' essere compiuta con queste modalita', si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito e' data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.
9.Nel caso di pendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' proposta nel medesimo procedimento e fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1, e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39. Se la domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' proposta separatamente il tribunale la riunisce, anche d'ufficio, al procedimento pendente.
10.Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza e se entro il medesimo termine e' proposta separatamente e' riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente.
Successivamente alla prima udienza, la domanda non puo' essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8.))
2.Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed e' sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le societa', la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis.
3.La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, e' comunicata dal cancelliere al registro delle imprese.
L'iscrizione e' eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, e' trasmessa al pubblico ministero.
4.Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. Con il decreto di cui all'articolo 48, comma 4, il tribunale puo' nominare un commissario giudiziale o confermare quello gia' nominato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b); la nomina del commissario giudiziale e' disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando e' necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti.
5.Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore puo' stare in giudizio personalmente.
6.In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.
L'esito della comunicazione e' trasmesso con modalita' telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
7.Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui e' compiuto l'inserimento.
8.Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non puo' essere compiuta con queste modalita', si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito e' data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.
9.Nel caso di pendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' proposta nel medesimo procedimento e fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1, e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39. Se la domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' proposta separatamente il tribunale la riunisce, anche d'ufficio, al procedimento pendente.
10.Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza e se entro il medesimo termine e' proposta separatamente e' riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente.
Successivamente alla prima udienza, la domanda non puo' essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8.))
Sentenze • 4
1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-08-30, n. 202308084Provvedimento:Leggi di più...- art. 1185 c.c.·
- art. 3 Cost.·
- art. 41 Cost.·
- art. 63 d.lgs. n. 14 del 2019·
- art. 97 Cost.·
- autonomia dell'ordinamento sportivo·
- comunicato n. 169/A della FIGC·
- diritto di impresa·
- diritto fallimentare·
- omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti·
- par condicio dei partecipanti al campionato·
- pregiudiziale sportiva·
- principio di ragionevolezza·
- sentenza di omologazione·
- sostituzione di obbligazioni·
- termine perentorio di adempimento dei debiti·
- transazione imposta·
- transazioni su crediti tributari e previdenziali
3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-08-22, n. 202307892Provvedimento:Leggi di più...- amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi·
- art. 21-nonies legge n. 241/1990·
- art. 38 d.lgs. n. 163/2006·
- autotutela amministrativa·
- convalida di provvedimento amministrativo·
- direttiva 2014/24/UE·
- esclusione da gara·
- inadempimenti contrattuali·
- principio di par condicio tra gli operatori economici·
- requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare pubbliche·
- self-cleaning
4. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-08-07, n. 202313173Provvedimento:Leggi di più...- ammissione al campionato di serie b·
- art. 110 NOIF·
- art. 3 Cost.·
- art. 41 Cost.·
- art. 97 Cost.·
- comunicati ufficiali FIGC·
- diritto di accesso ai documenti amministrativi·
- equilibrio finanziario delle società sportive·
- giurisdizione del TAR·
- impugnazione degli atti amministrativi·
- licenza nazionale·
- par condicio tra i partecipanti al campionato·
- pregiudiziale sportiva·
- prevalenza dell'ordinamento statale sull'ordinamento sportivo·
- principio di buona amministrazione·
- principio di ragionevolezza·
- procedura di omologazione dei debiti·
- regole del sistema licenze nazionali·
- sospensione del titolo sportivo·
- termini perentori