Articolo 31 del codice del terzo settore

Art. 31. Revisione legale dei conti1.Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a)totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b)ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c)dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unita'.
2.L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
3.La nomina e' altresi' obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.
Entrata in vigore il 2 agosto 2017
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