Articolo 57 del codice del terzo settore
Art. 57. Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza1.I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalita' sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarieta', in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonche' nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
2.Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ((ai commi 2, 3, 3-bis e 4)) dell'articolo 56.
2.Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ((ai commi 2, 3, 3-bis e 4)) dell'articolo 56.