Articolo 161 del codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 161. Omessa o inidonea informativa all'interessato1.La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma (( da seimila euro a trentaseimila euro )).
Entrata in vigore il 31 dicembre 2008

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