Articolo 162 del codice in materia di protezione dei dati personali
Art. 162. Altre fattispecie1.La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro.
2.La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro.
2-bis.In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 e' altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ((diecimila euro)) a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 e' escluso il pagamento in misura ridotta.
2-ter.In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), e' altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.
((2-quater.La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall'articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento e' sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.))
2.La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro.
2-bis.In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 e' altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ((diecimila euro)) a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 e' escluso il pagamento in misura ridotta.
2-ter.In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), e' altresi' applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.
((2-quater.La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall'articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento e' sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.))
4. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2018-03-27, n. 201803391Provvedimento:Leggi di più...- art. 34 del D.lgs. 177/2005·
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