Articolo 120 del codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 120. Sinistri1.L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ((...)) definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalita' di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalita' di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonche' le modalita' e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2.Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
3.Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dall'articolo 135 del codice delle assicurazioni private((di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)).
Entrata in vigore il 4 settembre 2018
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