Articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 13
((Raccolta dei dati))((1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, pongono specifica attenzione nella selezione del personale incaricato della raccolta dei dati e nella definizione dell'organizzazione e delle modalita' di rilevazione, in modo da garantire il rispetto del presente codice e la tutela dei diritti degli interessati.
2. Il personale incaricato della raccolta si attiene alle disposizioni contenute nel presente codice e alle istruzioni ricevute. In particolare:

a) rende nota la propria identita', la propria funzione e le finalita' della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;
b) fornisce le informazioni di cui all'art. 13 del decreto ed all'art. 6 del presente codice, nonche' ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano configurarsi come artifici ed indebite pressioni;
c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attivita' di rilevazione di dati personali per conto di piu' titolari, salvo espressa autorizzazione;
d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta;
e) assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati sensibili o giudiziari))
Entrata in vigore il 25 giugno 2004

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