Articolo 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 11.

((Informativa))((1. L'investigatore privato puo' fornire l'informativa in un unico contesto ai sensi dell'art. 3 delle presenti regole, ponendo in particolare evidenza l'identita' e la qualita' professionale dell'investigatore, nonche' la natura facoltativa del conferimento dei dati, fermo restando quanto disposto dall'art. 14 del regolamento, nel caso in cui i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato))
Entrata in vigore il 26 marzo 2019

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