Articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 13.

((Disposizioni transitorie e finali))((1. Le misure necessarie per l'applicazione del presente codice di deontologia e di buona condotta sono adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo al piu' tardi entro il 30 aprile 2005.
2. Entro il termine di cui al comma 1, il gestore del sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto, istituito con deliberazione Cicr del 3 maggio 1999 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1999, n. 158), nonche' i relativi partecipanti, adottano le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 5 e 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del presente codice in tema di informativa agli interessati e di esercizio dei diritti, ad integrazione di quanto previsto nel punto 3 delle istruzioni della Banca d'Italia (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272).
3. I partecipanti forniscono entro i tre mesi successivi al termine di cui al comma 1, nell'ambito delle comunicazioni periodiche inviate alla clientela, le informazioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del presente codice eventualmente non comprese nelle informative precedentemente rese agli interessati i cui dati personali risultino gia' registrati in un sistema di informazioni creditizie.
4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 6, i gestori riducono entro il 30 giugno 2005, ad un termine non superiore a trentasei mesi, i tempi di conservazione dei dati personali relativi ad informazioni creditizie di tipo positivo. Entro il 31 dicembre 2005 l'organismo di cui al comma 7 valuta, con atto motivato, se l'esperienza maturata e l'incidenza delle misure previste dal presente codice sui diritti degli interessati, tenuto anche conto dell'efficienza dei sistemi di informazioni creditizie, giustifichino il mantenimento del predetto termine di trentasei mesi. Il medesimo termine si intende mantenuto qualora il Garante, su richiesta del predetto organismo o di propria iniziativa, non disponga diversamente. Entro il 31 gennaio 2006 il Garante dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del proprio provvedimento o di un avviso indicante il termine da osservare.
5. Al fine di consentire il controllo sulla corretta attuazione delle disposizioni del presente codice, ogni gestore comunica al Garante, non oltre due mesi dal termine di cui al comma 1 e secondo le modalita' indicate da quest'ultimo:
a) oltre ai propri estremi identificativi e recapiti, una descrizione generale delle modalita' di funzionamento del sistema di informazioni creditizie e di accesso da parte dei partecipanti, che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure, anche tecniche ed organizzative, adottate per l'applicazione del presente codice;
b) in relazione alle parti aventi riflessi in materia di protezione dei dati personali e di applicazione del presente codice, i modelli di contratti, accordi, convenzioni, regolamenti o istruzioni che disciplinano le modalita' di partecipazione ed accesso dei partecipanti al sistema di informazioni creditizie, nonche' la documentazione circa le misure adottate in tema di sicurezza, riservatezza e segretezza dei dati;
c) i documenti di cui agli articoli 3, commi 3 e 4, 5, commi 4 e 5, e di cui al successivo comma 7.
6. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono inviate al Garante, anche successivamente al predetto termine, da qualsiasi titolare che, in qualita' di gestore di un sistema di informazioni creditizie, intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto all'ambito di applicazione del presente codice. I gestori trasmettono al Garante eventuali variazioni delle comunicazioni e dei documenti precedentemente inviati, non oltre la fine dell'anno in cui sono avvenute le variazioni.
7. Il gestore effettua verifiche periodiche, con cadenza almeno annuale, sulla liceita' e correttezza del trattamento, controllando l'esattezza e completezza dei dati riferiti ad un congruo numero di richieste/rapporti di credito, estratti a campione. Il controllo e' eseguito da un organismo composto da almeno un rappresentante del gestore, un rappresentante dei partecipanti designato a rotazione e un rappresentante delle associazioni dei consumatori designato dal Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti. Il verbale dei controlli e' trasmesso al Garante.
8. Allo scopo di vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel presente codice e fermi restando i poteri previsti dal Codice in materia di accertamenti e controlli, il Garante puo' concordare con il gestore l'esecuzione di altre verifiche periodiche presso i luoghi ove si svolge il trattamento dei dati personali, con eventuali accessi, anche a campione, al sistema di informazioni creditizie. Il Garante puo' eseguire analoghi controlli concordati sugli accessi effettuati da parte dei partecipanti.
9. Le associazioni di categoria che sottoscrivono il presente codice e i gestori avviano forme di collaborazione con le associazioni dei consumatori e con il Garante, al fine di individuare sia soluzioni operative per il rispetto del presente codice, sia sistemi alternativi di risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente codice.
10. Il Garante, anche su richiesta delle associazioni di categoria che sottoscrivono il presente codice, promuove il periodico riesame e l'eventuale adeguamento alla luce del progresso tecnologico, dell'esperienza acquisita nella sua applicazione o di novita' normative))
Entrata in vigore il 31 dicembre 2004

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