Articolo 378 del Codice di procedura civile

Art. 378.
( Deposito di memorie ((...))). ((171))((Il pubblico ministero puo' depositare una memoria non oltre venti giorni prima dell'udienza.))(171))

Le parti possono ((depositare sintetiche))memorie ((illustrative))non oltre ((dieci))giorni prima dell'udienza. ((171)) ---------------AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 7) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
Entrata in vigore il 17 ottobre 2022

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