Articolo 329 del Codice di procedura civile
Art. 329.
(Acquiescenza totale o parziale).
Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volonta' di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilita'.
L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.
(Acquiescenza totale o parziale).
Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volonta' di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilita'.
L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.