Articolo 329 del Codice di procedura civile

Art. 329.
(Acquiescenza totale o parziale).

Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volonta' di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilita'.

L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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