Articolo 120 del Codice di procedura civile
Art. 120.
(Pubblicita' della sentenza).
Nei casi in cui la pubblicita' della decisione di merito puo' contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, puo' ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o piu' giornali da lui designati.
Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, puo' procedervi la parte a favore della quale e' stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.
(Pubblicita' della sentenza).
Nei casi in cui la pubblicita' della decisione di merito puo' contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, puo' ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o piu' giornali da lui designati.
Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, puo' procedervi la parte a favore della quale e' stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.