Articolo 579 del Codice di procedura civile

Art. 579.
(Persone ammesse agli incanti).

Salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, e' ammesso a fare offerte all'incanto.

Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.

I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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