Articolo 123 del Codice di procedura civile

Art. 123.
(Nomina del traduttore).

Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice puo' nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'articolo precedente.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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