Articolo 123 del Codice di procedura civile
Art. 123.
(Nomina del traduttore).
Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice puo' nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'articolo precedente.
(Nomina del traduttore).
Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice puo' nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'articolo precedente.
5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-12-18, n. 202310891Provvedimento:Leggi di più...- appalti pubblici·
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