Articolo 202 del Codice di procedura civile

Art. 202.
(Tempo, luogo e modo dell'assunzione).

Quando dispone mezzi di prova, il giudice istruttore, se non puo' assumerli nella stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell'assunzione.

Se questa non si esaurisce nell'udienza fissata, il giudice ne differisce la prosecuzione ad un giorno prossimo.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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