Articolo 604 del Codice di procedura civile

Art. 604.
(Disposizioni particolari).

Il pignoramento e in generale gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'articolo 579 primo comma.

Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, e' sentito anche il terzo.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

Sentenze15

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi