Articolo 310 del Codice di procedura civile

Art. 310.
(Effetti dell'estinzione del processo).

L'estinzione del processo non estingue l'azione.

L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e quelle che regolano la competenza.

Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.

Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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