Articolo 45 del Codice di procedura civile

Art. 45.
(Conflitto di competenza).

Quando, in seguito alla sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 e' riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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