Articolo 806 del Codice di procedura civile

Art. 806.
(Compromesso).

Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli articoli 429 e 459, quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di transazione.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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