Articolo 213 del Codice di procedura civile
Art. 213.
(Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione).
Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice puo' richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che e' necessario acquisire al processo.
L'amministrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al primo comma trasmette le informazioni richieste o comunica le ragioni del diniego. (171) ((173)) -----------AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". -----------AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione).
Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice puo' richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che e' necessario acquisire al processo.
L'amministrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al primo comma trasmette le informazioni richieste o comunica le ragioni del diniego. (171) ((173)) -----------AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". -----------AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
4. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-04-19, n. 202407748Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- art. 116 c.p.a.·
- art. 210 c.p.c.·
- art. 25 l. 241/1990·
- CONSOB·
- inammissibilità del ricorso·
- legittimazione ad agire·
- ordinanza di esibizione·
- principio di imparzialità·
- revisione legale dei conti·
- segretezza della documentazione di vigilanza·
- termini per l'impugnazione·
- trasparenza dell'azione amministrativa
5. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2022-12-07, n. 202216320Provvedimento:Leggi di più...- art. 116 c.p.a.·
- art. 210 c.p.c.·
- art. 213 c.p.c.·
- art. 73 c.p.a.·
- art. 87 c.p.a.·
- Diritto di accesso agli atti·
- inammissibilità·
- interesse all'azione·
- irricevibilità·
- reiterazione istanza·
- soccombenza·
- spese di lite·
- tempestività ricorso