Articolo 191 del Codice di procedura civile

Art. 191.
(Nomina del consulente tecnico).

Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 187 ultimo comma o con altra successiva, nomina un consulente tecnico e fissa l'udienza nella quale questi deve comparire.

Possono essere nominati piu' consulenti soltanto in caso di grave necessita' o quando la legge espressamente lo dispone.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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