Articolo 191 del Codice di procedura civile
Art. 191.
(Nomina del consulente tecnico).
Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 187 ultimo comma o con altra successiva, nomina un consulente tecnico e fissa l'udienza nella quale questi deve comparire.
Possono essere nominati piu' consulenti soltanto in caso di grave necessita' o quando la legge espressamente lo dispone.
(Nomina del consulente tecnico).
Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 187 ultimo comma o con altra successiva, nomina un consulente tecnico e fissa l'udienza nella quale questi deve comparire.
Possono essere nominati piu' consulenti soltanto in caso di grave necessita' o quando la legge espressamente lo dispone.