Articolo 386 del Codice di procedura civile

Art. 386.
(Effetti della decisione sulla giurisdizione).

La decisione sulla giurisdizione e' determinata dall'oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilita' della domanda.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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