Articolo 371 del Codice di procedura civile

Art. 371.
(Ricorso incidentale).

La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.

La parte alla quale e' stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale.

((Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369))

Per resistere al ricorso incidentale puo' essere notificato un controricorso a norma dell'articolo precedente.

Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non e' necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.
Entrata in vigore il 2 novembre 1977
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