Articolo 224 del Codice di procedura civile

Art. 224.
(Sequestro del documento).

Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore puo' ordinarne il sequestro con le forme previste nel codice di procedura penale, dopo di che si redige il processo verbale di cui all'articolo precedente.

Se non e' possibile il deposito del documento in cancelleria, il giudice dispone le necessarie cautele per la conservazione di esso e redige il processo verbale alla presenza del depositario, nel luogo dove il documento si trova.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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