Articolo 169 del Codice di procedura civile

Art. 169.
(( (Ritiro dei fascicoli di parte). ))((Ciascuna parte puo' ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.

Ciascuna parte ha la facolta' di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189, ma deve restituirlo al piu' tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale))
Entrata in vigore il 2 novembre 1950

Sentenze143

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