Articolo 716 del Codice di procedura civile
Art. 716.
(Capacita' processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando).
L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando e' stato nominato il tutore o il curatore provvisorio ((previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile))
(Capacita' processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando).
L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando e' stato nominato il tutore o il curatore provvisorio ((previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile))
Sentenze • 3
1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-11-23, n. 202210309Provvedimento:Leggi di più...- art. 117 cod. proc. amministrativo·
- art. 267 TFUE·
- art. 2 legge n. 241 del 1990·
- art. 35 e 34 cod. proc. amm.·
- art. 697 e 698 c.p.p.·
- art. 700 c.p.p.·
- art. 702 c.p.p.·
- art. 716 c.p.p.·
- art. 73 cod. proc. amministrativo·
- diritti fondamentali dell'Unione Europea·
- diritto alla libera circolazione·
- garanzia di non estradizione·
- inammissibilità del ricorso·
- misure limitative della libertà personale·
- obbligo di provvedere·
- RedNotice·
- rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea·
- tutela dei dati personali·
- tutela preventiva