Articolo 716 del Codice di procedura civile

Art. 716.
(Capacita' processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando).

L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando e' stato nominato il tutore o il curatore provvisorio ((previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile))
Entrata in vigore il 26 maggio 1942

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