Articolo 260 del Codice di procedura civile

Art. 260.
(Ispezione corporale).

Il giudice istruttore puo' astenersi dal partecipare all'ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico.

All'ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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