Articolo 260 del Codice di procedura civile
Art. 260.
(Ispezione corporale).
Il giudice istruttore puo' astenersi dal partecipare all'ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico.
All'ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona.
(Ispezione corporale).
Il giudice istruttore puo' astenersi dal partecipare all'ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico.
All'ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona.