Articolo 669 del Codice di procedura civile

Art. 669.
(Giudizio separato per il pagamento di canoni).

Se nel caso previsto nell'articolo 658 il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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