Articolo 669 del Codice di procedura civile
Art. 669.
(Giudizio separato per il pagamento di canoni).
Se nel caso previsto nell'articolo 658 il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi.
(Giudizio separato per il pagamento di canoni).
Se nel caso previsto nell'articolo 658 il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi.
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4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-02-17, n. 202101463Provvedimento:Leggi di più...- art. 112 c.p.a.·
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