Articolo 62 del Codice di procedura civile

Art. 62.
(Attivita' del consulente).

Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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