Articolo 645 del Codice di procedura civile

Art. 645.
(( (Opposizione).))((L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638.
Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinche' ne' prenda nota sull'originale del decreto.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti a giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a meta'))
Entrata in vigore il 2 novembre 1950
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